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Impiegati di enti pubblici – Cass. n. 29015/2020

Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - Dipendenti già in servizio presso la Direzione Generale deN'Aviazione civile transitati nei ruoli dell'E.N.A.C. - Diritto al trattamento di fine servizio ex art. 13 della l. n. 70 del 1975 - Esclusione - Applicabilità immediata della l. n. 297 del 1982 - Fondamento - Mancata trasformazione dell'E.N.A.C. in ente pubblico economico - Irrilevanza.

I dipendenti della Direzione Generale dell'Aviazione civile, transitati nei ruoli dell'E.N.A.C. in forza dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 250 del 1997, hanno diritto non all'indennità di anzianità prevista dall'art. 13 della l. n. 70 del 1975, bensì al trattamento di fine rapporto determinato secondo le modalità di cui alla l. n. 297 del 1982, alla luce della disposizione del comma 3 del citato art. 10, ove è stata espressamente prevista, in coerenza con l'intento del legislatore di unificare la disciplina giuridica ed economica di tutto il personale del nuovo ente, l'immediata applicazione della l. n. 297 del 1982 agli unici dipendenti - quelli provenienti dalla suddetta Direzione - per i quali, sino al momento del passaggio, era prevista l'indennità di buonuscita di cui agli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, restando peraltro irrilevante che alla trasformazione dell'E.N.A.C. in ente pubblico economico, ex art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 250 del 1997, non si sia fatto luogo, posto che il legislatore non ha in alcun modo condizionato l'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto a tale trasformazione.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 29015 del 17/12/2020

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