Automatismo delle prestazioni previdenziali – Cass. n. 27427/2020
Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - indennita' – varie - Principio dell'automatismo delle prestazioni ex art. 2116 c.c.- Applicabilità - Presupposti - Limite della prescrizione - Espressa previsione - Necessità – Fattispecie - previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualita' e fondi previdenziali - In genere.
Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, sulla base di un'applicazione analogica della disciplina sull'assicurazione obbligatoria, aveva escluso la computabilità dei periodi svolti fuori ruolo dalla base di calcolo dell'indennità di premio servizio, prevista dalla l. n. 152 del 1968 in favore del personale degli enti locali e di natura previdenziale, sul presupposto che si fosse prescritto il diritto dell'ente alla percezione dei contributi).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27427 del 01/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2116