Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - Pubblico impiego privatizzato - Procedure di stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 - Ordine di preferenza - Criteri - Fattispecie.
Nelle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, l'ordine di precedenza ai fini della assunzione è dato dal criterio della anzianità di servizio e, in caso di parità di posizione, da quello anagrafico, poiché la norma non individua alcun criterio di preferenza fra le categorie degli aventi diritto in essa indicate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato il diritto alla stabilizzazione del lavoratore che l'ente aveva postergato rispetto ad altri soggetti con minore anzianità di servizio, sul presupposto erroneo che avessero la precedenza nella stabilizzazione i lavoratori in servizio al momento dell'attuazione della procedura, pur se con minore anzianità).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6498 del 09/03/2021 (Rv. 660809 - 01)