Impiego pubblico contrattualizzato – Cass. n. 6308/2021
Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - Impiego pubblico contrattualizzato - Regione - Conferimento incarichi dirigenziali a soggetti esterni ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Condizioni - Omissione - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009.
In tema di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni da parte delle Regioni, l'obbligo di motivazione e la mancanza di professionalità adeguate all'interno dell'ente, sono condizioni di validità del conferimento introdotte a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, dall'art. 40, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 150 del 2009, di cui la lett.f) dello stesso comma ha previsto l'applicazione diretta anche alle amministrazioni regionali e non statali; ne consegue che, in assenza di una norma imperativa che preveda la relativa sanzione, va esclusa la nullità ex art. 1418 c.c. di un provvedimento di nomina privo di tali requisiti, adottato in data antecedente a tale estensione. (Fattispecie in tema di incarichi conferiti dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 31 del 2002).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6308 del 08/03/2021 (Rv. 660629 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418