Diritti dell'impiegato – Cass. n. 6090/2021
Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - diritti dell'impiegato - trattamento economico - Pubblico impiego contrattualizzato - Principio della parità di trattamento economico ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Parametro - C.c.n.l. del comparto di appartenenza - Fondamento - Altro c.c.n.l. applicato in via di fatto in forza di sentenza passata in giudicato - Irrilevanza - Fattispecie.
Nel pubblico Impiego contrattualizzato, il parametro per verificare l'attuazione del principio della parità di trattamento economico di cui all'art.45 del d.lgs. n. 165 del 2001, è costituito dall'applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale l'amministrazione datrice di lavoro non ha alcun potere di disposizione, mentre non assume rilevanza l'applicazione di fatto di un contratto collettivo diverso ad altri dipendenti di ruolo, neanche quando ciò sia avvenuto in forza di una sentenza passata in giudicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'art. 45 citato potesse essere fondatamente invocato da un autista del trasporto pubblico comunale, assunto con contratto a termine, per vedersi estendere il più favorevole trattamento economico illegittimamente mantenuto ai dipendenti a tempo indeterminato con analoghe mansioni, per effetto dell'erronea applicazione del c.c.n.l. autoferrotranvieri, in luogo del c.c.n.l. del comparto regioni ed autonomie locali).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6090 del 04/03/2021 (Rv. 660808 - 01)