Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - Decadenza dall'impiego ex art. 127, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 3 del 1957 - Impugnazione - Termine di decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento di decadenza dall'impiego per inadempimento della prestazione di servizio per assenza superiore a 15 giorni, adottato dal datore di lavoro pubblico ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957, non costituisce esercizio del potere discrezionale tipico del licenziamento disciplinare, bensì di quello vincolato, avendo l'atto natura dichiarativa. Va conseguentemente esclusa l'applicabilità a tale ipotesi della decadenza prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, norma dettata, invece, per il licenziamento del prestatore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15125 del 31/05/2021 (Rv. 661334 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119