Procedimento disciplinare - Competenza territoriale – Cass. n. 11634/2021
Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Competenza territoriale - Luogo della sede lavorativa - Differimento della contestazione disciplinare all'esito del giudizio penale - Trasferimento successivo ad altra sede - Rilevanza.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. n. 3 del 1957, vi sia stato il differimento dell'azione disciplinare all'esito del processo penale, la competenza ad avviare e concludere il procedimento, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, in caso di trasferimento successivo ad altra sede lavorativa, è dell'ufficio per i procedimenti disciplinari del luogo dove il lavoratore presta servizio al momento della contestazione, in quanto la notizia che assume rilevanza è quella che si rende disponibile all'esito del processo penale, dai cui accertamenti deriva la consistenza e fondatezza dei fatti da addebitare.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11634 del 04/05/2021 (Rv. 661112 - 01)