Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Pubblico impiego contrattualizzato - Attribuzione di trattamento economico - Atto deliberativo - Sufficienza - Esclusione - Conformità alla contrattazione collettiva - Necessità - Assenza di contrasto con i vincoli finanziari - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva (preordinata al perseguimento di una pluralità di obiettivi di rilievo costituzionale, non riducibili a quello della razionale distribuzione delle risorse finanziarie), sicché non è sufficiente, a tal fine, l'adozione di un atto deliberativo negoziale da parte della P.A., il quale, anche nell'ipotesi in cui sia rispettoso dei vincoli finanziari, deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta contrattazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11645 del 04/05/2021 (Rv. 661156 - 01)