Responsabilità dirigenza sanitaria – Cass. n. 15954/2021
Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - sanzioni disciplinari - Dirigenza sanitaria - Responsabilità disciplinare - Parere conforme del Comitato dei Garanti ex art. 23 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 dell'area medico-veterinaria - Necessità - Esclusione.
In tema di dirigenza sanitaria, il parere conforme del Comitato dei Garanti di cui all'art. 23 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 dell'area medico-veterinaria riguarda le sole ipotesi di responsabilità dirigenziale, conseguente al mancato raggiungimento degli obbiettivi e alla grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente, e non è quindi estensibile alla responsabilità tipicamente disciplinare, correlata al colpevole inadempimento degli obblighi gravanti sul prestatore di lavoro, tranne nel caso in cui vi sia un indissolubile intreccio tra i due tipi di responsabilità. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere negativo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15954 del 08/06/2021 (Rv. 661460 - 01)