Trattamento economico dei segretari comunali e provinciali – Cass. n. 32232/2021
Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - diritti dell'impiegato - trattamento economico - segretari comunali e provinciali - Diritti di segreteria - Spettanza - Condizioni.
In tema di impiego pubblico privatizzato, il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, utilizzati presso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo nazionale o presso la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, non include i diritti di segreteria, atteso che le parti sociali, nel prevedere all'art. 48 bis del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, che in tale ipotesi spetta il trattamento in godimento alla data del provvedimento di utilizzo, previsto dall'art. 37, comma 1, dello stesso c.c.n.l., hanno avuto come presupposto la disciplina legale statale, la quale correla l'erogazione dei diritti di segreteria in favore dei segretari all'effettivo esercizio della funzione presso l'ente locale ed alla riscossione dei diritti da parte di quest'ultimo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32232 del 05/11/2021 (Rv. 662693 - 01)