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Copertura dei posti riservati agli invalidi – Cass. n. 31293/2021

Impiego pubblico - concorsi in genere - in genere - Concorsi pubblici - Copertura dei posti riservati agli invalidi - Inserimento del disabile nelle graduatorie - Condizioni - Stato di disoccupazione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Regime di cui all'art.16, comma 2, della L. n. 68 del 1999, applicabile "ratione temporis".

 

In tema di assunzione dei disabili nel pubblico impiego, la disposizione di cui all'art. 16, comma 2, della l. n. 68 del 1999 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica introdotta dall'art. 25, comma 9 bis, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), non attribuisce alla P.A. una mera facoltà discrezionale, ma, nel perseguire l'obiettivo di garantire l'ineludibile rispetto delle quote di riserva di cui al precedente art. 3, pone a suo carico l'obbligo di assumere il disabile dichiarato idoneo, anche se non in possesso del requisito della disoccupazione, qualora, all'esito della procedura concorsuale, non vi siano idonei in possesso del requisito prescritto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della stessa legge; invero, la "ratio" della disposizione va ricostruita tenendo conto della tassatività del rispetto delle quote di cui al precedente art. 3, delle peculiarità del sistema di reclutamento nel pubblico impiego e della necessità di armonizzare la tutela del disabile (imposta dall'art.38 Cost., dal diritto dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali dello Stato) con altri valori di rilievo costituzionale, come quelli consacrati nell'art.97 Cost., con la conseguenza che la deroga normativa al requisito della disoccupazione è giustificata dalla possibilità di garantire la tutela della disabilità attraverso l'assunzione dei candidati disabili che siano stati positivamente valutati dalla commissione esaminatrice.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31293 del 03/11/2021 (Rv. 663190 - 01)

 

Corte

Cassazione

31293

2021