Illegittima reiterazione di contratti a termine – Cass. n. 38205/2021
Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - in genere - Personale scolastico - Illegittima reiterazione di contratti a termine - Misure sanzionatorie - Stabilizzazione ex l. n. 107 del 2015 o immissione in ruolo - Idoneità ed adeguatezza secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale - "Ius superveniens" - Equiparazione - Deducibilità nel giudizio d'appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel settore scolastico, per le ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la stabilizzazione o l'immissione in ruolo, conseguenti alla l. n. 107 del 2015, costituiscono misure sanzionatorie idonee ed adeguate a sanzionare l'illecito, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, i cui interventi, incidenti sul fondamento stesso del sistema previgente, devono essere parificati allo "ius superveniens"; ne consegue la ritualità delle deduzioni riguardanti il nuovo assetto giuridico, introdotte nel corso del giudizio di secondo grado, purché sia consentito alle altre parti l'adeguamento delle difese, anche in fatto, conseguenziali. (Nella fattispecie la
S.C. ha confermato la pronuncia di appello che, valorizzando l'avvenuta stabilizzazione in ruolo dei ricorrenti nel corso del primo grado di giudizio, ha negato il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei rapporti di supplenza a termine, qualificando la deduzione circa la pronuncia costituzionale, intervenuta quando l'appello era stato già proposto, come eccezione in senso lato).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 38205 del 03/12/2021 (Rv. 663231 - 01)