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Natura del rapporto con l'amministrazione – Cass. n. 1393/2022

Forze armate - servizio militare obbligatorio - leva militare - Leva militare obbligatoria - Natura del rapporto con l'amministrazione - Pubblico impiego - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Domanda di risarcimento - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.

 

Il militare di leva obbligatoria non è legato all'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da un mero rapporto di servizio privo del carattere della spontaneità, destinato a cessare dopo il periodo di utilizzazione; ne consegue che la controversia promossa da un militare di leva nei confronti della P.A. per far valere pretese di natura patrimoniale, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi ed essendo esclusa l'esistenza di una controversia riconducibile a quelle espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Fattispecie relativa al risarcimento del danno tanatologico - consistente nelle sofferenze prodotte dalla crescente consapevolezza dell'imminente decesso, trasferite ”iure ereditatis” - subito da un militare a seguito della contrazione di un linfoma di Hodkin in conseguenza dell'impiego di uranio impoverito durante un'operazione militare all'estero).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1393 del 18/01/2022 (Rv. 663718 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043

 

Corte

Cassazione

1393

2022