Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - sospensione cautelativa dal grado con privazione dello stipendio - Impiego pubblico - Personale ATA - Sospensione cautelare per procedimento penale - Assegno alimentare - Condanna penale - Ripetibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato (nella specie, personale ATA), qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale, successivamente definito con giudicato di condanna, l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, non è ripetibile, poiché non ha natura retributiva, ma assistenziale, trovando fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta "medio tempore" dipendente.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 15799 del 17/05/2022 (Rv. 664709 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033
Corte
Cassazione
15799
2022