Fratello convivente di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata – Cass. n. 18539/2022
Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - in genere - Assunzione di categorie protette da parte degli enti locali - Fratello convivente di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata - Diritto alla assunzione per chiamata nominativa - Esclusione - Obbligo di concorso - Sussistenza - Art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1988 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni di appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro congiunti, il fratello superstite, anche se convivente, non ha diritto alla assunzione per chiamata nominativa da parte dell'Ente locale, considerato che la deroga al pubblico concorso riguarda solo il coniuge superstite, e i figli delle predette vittime, non trovando poi applicazione, nella specie, l'art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1988 che contempla fra gli aventi diritto anche i fratelli conviventi, ma solo con riferimento all'assunzione del personale contrattualizzato dei Ministeri per i livelli retributivi dal VI all'VIII.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18539 del 08/06/2022 (Rv. 664917 - 01)