Progressione economica orizzontale – Cass. n. 8698/2023
Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - svolgimento - Progressione economica orizzontale - Dipendenti classificati "ex aequo" - Risorse insufficienti per il riconoscimento dell'avanzamento per tutti - Azione giudiziaria - Allegazioni necessarie.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, se la progressione economica orizzontale non può concludersi perché più dipendenti risultano classificati "ex aequo" in base alle regole concordate con i sindacati e le risorse finanziarie dell'apposito fondo sono incapienti al riconoscimento dell'avanzamento economico per tutti i lavoratori, chi contesta in sede giudiziaria i criteri unilateralmente scelti dalla P.A. e domanda di individuare comunque, fra i soggetti aventi la stessa posizione in graduatoria, gli aventi diritto alla progressione, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, ha l'onere di indicare quale regola, desumibile da fonti legislative o contrattuali o dai principi di correttezza e buona fede, si sarebbe dovuta applicare in luogo di quella adottata e, inoltre, di dedurre che la sua applicazione avrebbe comportato il riconoscimento del beneficio economico preteso.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8698 del 28/03/2023 (Rv. 667147 - 01)