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Impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1867 del 17/01/2024 (Rv. 669852-01)

Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Termini dei procedimenti disciplinari - Sospensione (art. 103, comma 5, d.l. n. 18 del 2020 e ss.mm.ii.) - Ambito applicativo - Termini ex art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001 - Necessità - Ragioni.

La sospensione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale alle dipendenze della P.A. - disposta dall'art. 103, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente prorogata dall'art. 37, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40 - si applica a tutti i termini indicati dall'articolo 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi compresi quelli per la trasmissione all'ufficio procedimenti disciplinari e per la contestazione dell'addebito da parte di quest'ultimo, con la conseguenza che, ai fini della normativa emergenziale, la pendenza del procedimento va riferita al momento in cui è acquisita la notizia di infrazione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1867 del 17/01/2024 (Rv. 669852-01)