Impiegati di enti pubblici - rapporto di impiego - svolgimento - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5092 del 26/02/2024 (Rv. 670153-01)
Dipendenti inseriti in un ruolo ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccati temporaneamente presso l’Ente Tabacchi italiano e le società per azioni in cui quest’ultimo è trasformato - Esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali - Equiparazione ai dipendenti di ruolo del Ministero - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito in un ruolo ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente Tabacchi italiano e le società per azioni in cui quest'ultimo è trasformato ex art. 1, comma 6, d.lgs. n. 283 del 1998, e che, in base al disposto del successivo art. 4 del medesimo d.lgs., sia stato dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, non è equiparabile ai dipendenti di ruolo di detto Ministero, in ragione della specialità e della provvisorietà del ruolo di inquadramento, con la conseguenza che tale personale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, a decorrere dal 10 gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data di quest'ultimo d.l.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5092 del 26/02/2024 (Rv. 670153-01)