Retribuzione - Art. 157 d.P.R. n. 18 del 1967 nel testo applicabile ratione temporis - Diritto all'adeguamento - Condizioni - Applicabilità d'ufficio dell'art. 36 Cost. - Sussistenza.
Al personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, in base all'art. 157 del d.P.R. n. 18 del 1967, nel testo applicabile ratione temporis, spetta il diritto ad una revisione officiosa della retribuzione, da ritenersi imposta al giudice di merito dall'art. 36 Cost. ogniqualvolta ne siano mutate, secondo una considerazione complessiva e non parcellizzata, le condizioni di proporzionalità e adeguatezza.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 8680 del 02/04/2024 (Rv. 671195-01)