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Impiegati regionali, provinciali, comunali - diritti dell'impiegato - trattamento economico - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 12868 del 10/05/2024 (Rv. 671184-01)

Domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni - Accertamento della nullità del rapporto - Art. 2126 c.c. - Applicabilità - Domanda nuova - Esclusione - Ragioni.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di condanna della P.A. al pagamento delle retribuzioni dovute sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro regolare può condurre, allorché emerga la nullità del contratto o il suo contrasto con divieti inderogabili, alla condanna della parte datoriale ex art. 2126 c.c. in ragione della natura non risarcitoria, ma corrispettiva, della retribuzione prevista dalla citata norma, sulla cui base può essere proposta domanda per la prima volta in grado di appello o che può essere posta d'ufficio a fondamento della decisione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 12868 del 10/05/2024 (Rv. 671184-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126