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Impiegati dello stato - Mansioni accessorie inferiori - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12128 del 08/05/2025 (Rv. 675392 - 01)

Adibizione - Esigibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purché esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'illegittimità dell'assegnazione di una infermiera a mansioni proprie di un operatore sociosanitario, in quanto non effettuata in via marginale ed occasionale bensì in maniera prevalente, riguardando buona parte della giornata lavorativa, nonché "costante e sistematica").

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12128 del 08/05/2025 (Rv. 675392 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103