impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10559 del 07/05/2013
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10559 del 07/05/2013
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, gli artt. 10 e 11 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali s'interpretano nel senso che la retribuzione, prevista dall'art. 10 predetto, richiamato dal successivo art.11 per il personale dei Comuni privi di posizione dirigenziale, non è parte irrinunciabile e necessaria del trattamento economico accessorio e, pertanto, il dipendente non vi ha diritto per il solo fatto che gli sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e servizi individuati, ma la sua erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati o determinati livelli di prestazione, fermo restando che la facoltà di affidare funzioni direttive ai responsabili degli uffici è esercitabile nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, non essendo per siffatti Comuni contemplato un esonero dalla corresponsione della retribuzione di risultato.