impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 774 del 16/01/2014
Convenzione urbanistica - Interpretazione delle clausole alla luce delle regole di buona fede e correttezza - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Ragioni - Applicabilità alla convenzione dei principi dell'ermeneutica contrattuale - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 774 del 16/01/2014
Non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale la decisione con cui il giudice amministrativo interpreti le clausole di una convenzione urbanistica alla luce delle regole di buona fede e correttezza che soprassiedono alle fasi di formazione, conclusione ed esecuzione della convenzione, essendo alla stessa applicabili i comuni principi dell'ermeneutica contrattuale, sebbene si tratti un accordo destinato a disciplinare gli obblighi e le facoltà incombenti alla parte pubblica e privata in connessione con l'esercizio di potestà autoritative da parte della prima. (Nel caso di specie, il Consiglio di Stato, nel rilevare che la convenzione, intervenuta tra un Comune ed una società concessionaria di opere viarie, limitava la scelta del primo a tre differenti opzioni di allacciamento e collegamento alla viabilità generale, senza prevedere obblighi aggiuntivi eccedenti i collegamenti con la viabilità generale già esistente, ha ritenuto non conforme a buona fede la successiva imposizione, da parte dell'ente comunale, dell'obbligo di allestire un tronco di un nuovo asse di viabilità sovracomunale, "extra-comparto", non previsto nella convenzione).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 774 del 16/01/2014