Pretesa inammissibilità dell'appello per mancata esposizione degli elementi di fatto e per genericità - Esclusione del vizio da parte del giudice d'appello - Deduzione della predetta inammissibilità con i motivi di ricorso per cassazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2631 del 05/02/2014
L'inammissibilità dell'appello, per la mancata esposizione degli elementi di fatto e per la genericità delle censure, ove sia stata esclusa dal giudice d'appello, non può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità, né può essere dedotta, per la prima volta, con la memoria illustrativa di cui all'art. 378 cod. proc. civ., ma deve essere fatta valere con i motivi di ricorso, attesa la conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame, con onere della parte interessata di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2631 del 05/02/2014