impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4217 del 16/03/2012
Citazione rivolta a parte defunta nel corso del giudizio di primo grado o nelle more dell'impugnazione - Notificazione al difensore costituito in primo grado e non dichiarante il decesso del rappresentato - Erede notiziato dal difensore - Ricorso per cassazione per nullità della citazione in appello - Inammissibilità - Violazione dei principi regolatori del giusto processo - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4217 del 16/03/2012
Qualora l'appello sia preposto nei confronti di persona defunta nel corso del primo grado o nelle more del termine per l'impugnazione, anziché nei confronti del di lui erede, la nullità della notificazione non è deducibile con il ricorso per cassazione, quando la medesima notificazione sia stata ricevuta dal difensore costituito in prime cure per il "de cuius" e questi, senza far constatare la morte della parte rappresentata, ne abbia notiziato l'erede. Infatti, nella suddetta ipotesi è manifestamente infondata la deduzione di violazione dei principi regolatori del giusto processo, avendo l'erede consapevolmente lasciato svolgere il menzionato giudizio di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4217 del 16/03/2012