impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11418 del 22/05/2014
Rito camerale - Termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione della udienza - Funzione - Instaurazione del contraddittorio - Inosservanza - Mancata costituzione dell'appellato - Conseguenze - Fissazione di un nuovo termine - Necessità - Costituzione dell'appellato - Efficacia sanante "ex tunc" - Fattispecie in materia di appello avverso sentenza dichiarativa di paternità naturale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11418 del 22/05/2014
In tema di procedimento di impugnazione con rito camerale, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell'istanza di proroga, non ha effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l'avvenuta costituzione di quest'ultima ha efficacia sanante "ex tunc". (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello avverso la sentenza dichiarativa di paternità naturale sull'erroneo presupposto che la violazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto, pur se ordinatorio, determinava la decadenza dell'attività processuale cui era correlato, ove non fosse intervenuta proroga prima della scadenza, in assenza di valide ragioni per la rimessione in termini).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11418 del 22/05/2014