impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11027 del 20/05/2014
Diniego della giurisdizione in primo grado - Affermazione della stessa in grado d'appello - Decisione della controversia nel merito - Rimessione al primo grado - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della decisione - Cassazione della sentenza e rinvio al primo giudice. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11027 del 20/05/2014
Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado che, pur attraverso una diversa qualificazione della domanda stessa, affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa pronuncia deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11027 del 20/05/2014