Morte nel corso del giudizio della parte costituita - Ricorso per cassazione - "Legitimatio ad causam" dei soggetti cui è stata notificata l'impugnazione - Assunzione della qualità di erede - Necessità - Onere della prova - A carico del ricorrente - Mera chiamata all'eredità - Insufficienza. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17295 del 30/07/2014
Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata, e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato per effetto della sola apertura della successione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17295 del 30/07/2014