Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Proposizione del ricorso per cassazione - Notificazione e deposito - Consegna diretta o spedizione a mezzo posta - Ammissibilità - Esclusione - Osservanza delle forme previste dal codice di procedura civile - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3139 del 12/02/2014
In tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all'appellante dagli artt. 20, 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3139 del 12/02/2014