impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26292 del 15/12/2014
Vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. Proc. Civ. - Nozione - Censura di errata interpretazione o applicazione di norme processuali - Riconducibilità alla violazione di legge e non al vizio di motivazione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26292 del 15/12/2014
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. Proc. Civ., concerne esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche che, invece, in quanto prospettabili come vizio relativo ad una disposizione di natura processuale (quale, nella specie, la declaratoria di inammissibilità dell'appello), ricade sotto il profilo dell'errore di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. Proc. Civ.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26292 del 15/12/2014