Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - cassazione per vizi di motivazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014
Motivo di cui all'art. 360, n. 5), cod. Proc. Civ. - Applicazione nel testo riformulato dal d.l. N. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012 - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014
Il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di rinvio disposto a norma dell'art. 383 cod. Proc. Civ. È disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all'epoca della proposizione dell'impugnazione, in base al generale principio processuale "tempus regit actum" ed a quello secondo cui il giudizio di rinvio, a seguito di cassazione, integra una nuova ed autonoma fase processuale di natura rescissoria. Da ciò consegue che, se la sentenza conclusiva del giudizio di rinvio è stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, vale a dire dal giorno 11 settembre 2012, trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5), cod. Proc. Civ. Nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell'art. 54, primo comma, lett. B), del suddetto d.l.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014