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Impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬cassazione‭ (‬ricorso per‭) ‬-‭ ‬giudizio di rinvio‭ ‬-‭ ‬giudice di rinvio‭ ‬-‭ ‬poteri‭ ‬-‭ ‬cassazione per vizi di motivazione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26654‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭

Motivo di cui all'art.‭ ‬360,‭ ‬n.‭ ‬5‭)‬,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬Applicazione nel testo riformulato dal d.l.‭ ‬N.‭ ‬83‭ ‬del‭ ‬2012,‭ ‬convertito in legge n.‭ ‬134‭ ‬del‭ ‬2012‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26654‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭


Il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di rinvio disposto a norma dell'art.‭ ‬383‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ ‬È disciplinato,‭ ‬quanto ai motivi deducibili,‭ ‬dalla‭ ‬legge temporalmente in vigore all'epoca della proposizione dell'impugnazione,‭ ‬in base al generale principio processuale‭ "‬tempus regit actum‭" ‬ed a quello secondo cui il giudizio di rinvio,‭ ‬a seguito di cassazione,‭ ‬integra una nuova ed autonoma fase processuale di natura rescissoria.‭ ‬Da ciò consegue che,‭ ‬se la sentenza conclusiva del giudizio di rinvio‭ ‬è stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge‭ ‬7‭ ‬agosto‭ ‬2012,‭ ‬n.‭ ‬134,‭ ‬di conversione del d.l.‭ ‬22‭ ‬giugno‭ ‬2012,‭ ‬n.‭ ‬83,‭ ‬vale a dire dal giorno‭ ‬11‭ ‬settembre‭ ‬2012,‭ ‬trova applicazione l'art.‭ ‬360,‭ ‬primo comma,‭ ‬n.‭ ‬5‭)‬,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ ‬Nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell'art.‭ ‬54,‭ ‬primo comma,‭ ‬lett.‭ ‬B‭)‬,‭ ‬del suddetto d.l.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26654‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭