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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬cassazione‭ (‬ricorso per‭) ‬-‭ ‬ricorso‭ ‬-‭ ‬forma e contenuto‭ ‬-‭ ‬indicazione dei motivi e delle norme di diritto‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26174‭ ‬del‭ ‬12/12/2014‭

Indicazione specifica dei documenti sui quali il ricorso si fonda‭ ‬-‭ ‬Modalità di adempimento‭ ‬-‭ ‬Indicazione specifica del contenuto del documento e della fase processuale dell'avvenuta produzione‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Violazione anche di uno solo di detti adempimenti‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Inammissibilità del ricorso.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26174‭ ‬del‭ ‬12/12/2014‭


Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito,‭ ‬ha,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬366,‭ ‬primo comma,‭ ‬n.‭ ‬6,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬il duplice onere,‭ ‬imposto a pena di inammissibilità del ricorso,‭ ‬di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione,‭ ‬e‭ ‬di evidenziarne il contenuto,‭ ‬trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini,‭ ‬al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo,‭ ‬senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26174‭ ‬del‭ ‬12/12/2014‭