Sentenza di appello - Nullità - Giudizio di cassazione - Rilievo dell'inammissibilità dell'atto di appello - Cassazione della sentenza e decisione della causa nel merito - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23333 del 03/11/2014
Qualora sia dedotta la nullità della sentenza d'appello perché pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. Proc. Civ. In assenza dei presupposti di legge, la Corte di cassazione, ove rilevi un vizio di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 cod. Proc. Civ. (nella specie, la mancanza di specificità dei motivi per non essere stati esplicitati "i principi regolatori della materia" in quanto la sentenza di primo grado del giudice di pace era stata pronunciata secondo equità), può decidere la causa nel merito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23333 del 03/11/2014