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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬appello‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬23333‭ ‬del‭ ‬03/11/2014‭

Sentenza di appello‭ ‬-‭ ‬Nullità‭ ‬-‭ ‬Giudizio di cassazione‭ ‬-‭ ‬Rilievo dell'inammissibilità dell'atto di appello‭ ‬-‭ ‬Cassazione della sentenza e decisione della causa nel merito‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬23333‭ ‬del‭ ‬03/11/2014‭


Qualora sia dedotta la nullità della sentenza d'appello perché pronunciata ai sensi dell'art.‭ ‬281‭ ‬sexies cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ ‬In assenza dei presupposti di legge,‭ ‬la Corte di cassazione,‭ ‬ove rilevi un vizio di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art.‭ ‬342‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ (‬nella specie,‭ ‬la mancanza di specificità dei motivi per non essere stati esplicitati‭ "‬i principi regolatori della materia‭" ‬in quanto la sentenza di primo grado del giudice di pace era stata pronunciata secondo equità‭)‬,‭ ‬può decidere la causa nel merito.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬23333‭ ‬del‭ ‬03/11/2014‭