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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬appello‭ ‬-‭ ‬citazione di appello‭ ‬-‭ ‬motivi‭ ‬-‭ ‬specificità‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11828‭ ‬del‭ ‬27/05/2014‭

Specificità dei motivi di appello‭ ‬-‭ ‬Censurabilità in cassazione‭ ‬-‭ ‬Limiti.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11828‭ ‬del‭ ‬27/05/2014‭


La valutazione dell'osservanza dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione,‭ ‬di cui agli artt.‭ ‬342‭ ‬e‭ ‬434‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬-‭ ‬nella formulazione‭ "‬ratione temporis‭" ‬applicabile,‭ ‬anteriore alle modifiche di cui al d.l.‭ ‬22‭ ‬giugno‭ ‬2012‭ ‬n.‭ ‬83,‭ ‬conv.‭ ‬in legge‭ ‬7‭ ‬agosto‭ ‬2012,‭ ‬n.‭ ‬134‭ ‬-‭ ‬non può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione,‭ ‬spettando al giudice di merito interpretare la domanda,‭ ‬mentre il giudice di legittimità può solo indirettamente verificare tale profilo avuto riguardo alla correttezza giuridica del procedimento interpretativo e alla logicità del suo esito,‭ ‬senza poter ricondurre la censura nell'ambito degli‭ "‬errores in procedendo‭"‬,‭ ‬mediante interpretazione autonoma dell'atto di appello.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11828‭ ‬del‭ ‬27/05/2014‭