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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬cassazione‭ (‬ricorso per‭) ‬-‭ ‬provvedimenti dei giudici ordinari‭ (‬impugnabilità‭) ‬-‭ ‬ordinanze‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬19944‭ ‬del‭ ‬22/09/2014‭

Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art.‭ ‬348‭ ‬ter cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬-‭ ‬Ricorso per cassazione‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità‭ ‬-‭ ‬Condizioni.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬19944‭ ‬del‭ ‬22/09/2014‭


L'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art.‭ ‬348‭ ‬ter cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬emessa nei casi in cui ne‭ ‬è consentita l'adozione,‭ ‬cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame,‭ ‬non‭ ‬è ricorribile per cassazione,‭ ‬neppure ai sensi dell'art.‭ ‬111‭ ‬Cost.,‭ ‬trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività,‭ ‬giacché il terzo comma del medesimo art.‭ ‬348‭ ‬ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬19944‭ ‬del‭ ‬22/09/2014‭