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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬cassazione‭ (‬ricorso per‭) ‬-‭ ‬ricorso incidentale‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21105‭ ‬del‭ ‬07/10/2014‭

Termine per la notifica del controricorso e ricorso incidentale‭ ‬-‭ ‬Decorrenza‭ ‬-‭ ‬Venti giorni dal deposito del ricorso principale‭ ‬-‭ ‬Scadenza in giorno festivo‭ ‬-‭ ‬Proroga al giorno feriale successivo‭ ‬-‭ "‬Dies a quo‭" ‬per la notifica del ricorso incidentale‭ ‬-‭ ‬Applicabilità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21105‭ ‬del‭ ‬07/10/2014‭


L'art.‭ ‬155,‭ ‬quarto comma,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬secondo cui la scadenza di un termine,‭ ‬che cada in un giorno festivo,‭ ‬è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo,‭ ‬si applica al termine di venti giorni stabilito dall'art.‭ ‬369,‭ ‬primo comma,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬per il deposito del ricorso per cassazione,‭ ‬anche quando questa scadenza costituisca,‭ ‬a sua volta,‭ "‬dies a quo‭" ‬per il termine dato all'intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale,‭ ‬sicché l'ulteriore termine di venti giorni previsto dall'art.‭ ‬370,‭ ‬primo comma,‭ ‬per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale,‭ ‬decorre dal giorno seguente non festivo,‭ ‬al quale,‭ ‬di diritto,‭ ‬è prorogata la scadenza del termine ex art.‭ ‬369‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ..
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21105‭ ‬del‭ ‬07/10/2014‭