impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 321 del 13/01/2015
Erroneo apprezzamento dell'esistenza di un giudicato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 321 del 13/01/2015
L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza, non sussiste allorché la parte abbia denunciato l'erronea presupposizione dell'inesistenza di un giudicato, poiché questo, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all'interpretazione delle norme giuridiche, mentre l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti a giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 321 del 13/01/2015