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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬revocazione‭ (‬giudizio di‭) ‬-‭ ‬motivi di revocazione‭ ‬-‭ ‬errore di fatto‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬321‭ ‬del‭ ‬13/01/2015

Erroneo apprezzamento dell'esistenza di un giudicato‭ ‬-‭ ‬Configurabilità‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬321‭ ‬del‭ ‬13/01/2015


L'errore di fatto,‭ ‬quale motivo di revocazione della sentenza,‭ ‬non sussiste allorché la parte abbia denunciato l'erronea presupposizione dell'inesistenza di un giudicato,‭ ‬poiché questo,‭ ‬essendo destinato a fissare la‭ "‬regola‭" ‬del caso concreto,‭ ‬partecipa della natura dei comandi giuridici e,‭ ‬conseguentemente,‭ ‬la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto,‭ ‬ma attiene all'interpretazione delle norme giuridiche,‭ ‬mentre l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti a giudizio,‭ ‬concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive,‭ ‬emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità,‭ ‬con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬321‭ ‬del‭ ‬13/01/2015