Skip to main content

Impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬impugnazioni in generale‭ ‬-‭ ‬incidentali‭ ‬-‭ ‬tardive‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26154‭ ‬del‭ ‬12/12/2014‭

Sentenza di primo grado‭ ‬-‭ ‬Domanda risarcitoria‭ ‬-‭ ‬Accoglimento‭ ‬-‭ ‬Domanda di garanzia del convenuto contro un terzo‭ ‬-‭ ‬Dichiarazione della responsabilità del chiamato nella misura del‭ ‬50‭ ‬per cento‭ ‬-‭ ‬Appello principale del terzo garante‭ ‬-‭ ‬Contestazione della responsabilità del convenuto‭ ‬-‭ ‬Appello incidentale tardivo del convenuto‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26154‭ ‬del‭ ‬12/12/2014‭


Qualora la sentenza di primo grado abbia,‭ ‬unitamente alla domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto,‭ ‬parzialmente accolto quella di garanzia impropria formulata dal convenuto contro un terzo,‭ ‬dichiarando la responsabilità del chiamato nella misura del‭ ‬50‭ ‬per cento,‭ ‬l'appello principale del garante,‭ ‬che contesti la responsabilità del convenuto quale presupposto della garanzia,‭ ‬consente a quest'ultimo di appellare in via incidentale tardiva,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬334‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬avverso l'accoglimento della pretesa del danneggiato,‭ ‬poiché,‭ ‬per effetto dell'impugnazione principale,‭ ‬è posto in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26154‭ ‬del‭ ‬12/12/2014‭