Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17522 del 03/09/2015
Ordinanza del giudice istruttore di estinzione del processo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni - Cause decise in composizione collegiale o monocratica - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17522 del 03/09/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di primo grado di estinzione del processo atteso che il provvedimento, ove adottato dal tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore, sicché ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello, mentre, ove sia stata emesso dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17522 del 03/09/2015