Rinnovazione della prova testimoniale - Potere esercitabile d'ufficio - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18468 del 21/09/2015
Il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d'ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del "devolutum" e dell'"appellatum".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18468 del 21/09/2015