Procura speciale sottoscritta da entrambi i rappresentanti della società ricorrente - Mancata menzione di uno dei due nel testo a stampa del mandato - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17206 del 27/08/2015
La procura speciale apposta a margine del ricorso per cassazione, sottoscritta dai due soggetti menzionati nell'epigrafe come rappresentanti della società ricorrente, non è inficiata dalla mancata espressa menzione di uno di essi nel testo a stampa del mandato, poiché la firma della procura è sufficiente ad attribuirne la paternità ad entrambi nella qualità indicata in ricorso e ribadita accanto a ciascuna delle due firme, le quali, inoltre, devono ritenersi correttamente autenticate dal difensore con un unico visto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17206 del 27/08/2015