Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17003 del 20/08/2015
Proroga ai sensi dell'art. 328, ultimo comma, c.p.c. - Condizioni - Morte del procuratore costituito - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17003 del 20/08/2015
L'art. 328, ultimo comma, c.p.c., che prevede la proroga del termine annuale di cui al precedente art. 327 per impugnare la sentenza qualora dopo sei mesi dalla sua pubblicazione sopravvenga alcuno degli eventi contemplati dall'art. 299 del medesimo codice, si riferisce solo alla morte (od alla perdita della capacità) della parte (o del suo legale rappresentante) e non anche a quella del procuratore, che è disciplinata dall'art. 301 c.p.c., senza che sia dato ravvisare alcuna ragione, riconducibile alla necessità di consentire l'agevole esercizio del diritto di difesa (obiettivamente suscettibile di pregiudizio nel caso di termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., per quanto evincibile dalla sentenza n. 41 del 1986), che giustifichi in via interpretativa un'estensione del disposto del citato ultimo comma dell'art. 328 anche alla suddetta ipotesi del decesso del procuratore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17003 del 20/08/2015