Vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile "ratione temporis" - Nozione - Insostenibilità della motivazione del giudice di merito - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17037 del 20/08/2015
In tema di ricorso per cassazione, il riferimento - contenuto nell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile "ratione temporis") - al "fatto controverso e decisivo per il giudizio" implicava che la motivazione della "quaestio facti" fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17037 del 20/08/2015