Impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19544 del 30/09/2015
Sentenza di appello - Sospensione dell'esecuzione - Spese del relativo procedimento - Liquidazione - Spettanza alla Corte di cassazione - Sussistenza - Fondamento - Produzione dei documenti relativi all'incidente di sospensione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19544 del 30/09/2015
Spetta alla Corte di cassazione adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello del giudice di merito pronunciarsi, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., con la sentenza di rigetto, sul diritto al rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa per resistere all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta in virtù dell'art. 373 c.p.c., i cui atti relativi al conseguente procedimento incidentale sono producibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c., non potendo essere allegati anteriormente alla proposizione del ricorso, che costituisce il presupposto logico-temporale del suddetto procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19544 del 30/09/2015