Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10784 del 26/05/2015
Deposito di copia fotostatica del ricorso in luogo dell'originale - Conseguenze - Improcedibilità - Rilevabilità d'ufficio - Notifica del controricorso - Mancata eccezione di improcedibilità - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10784 del 26/05/2015
L'art. 369, primo comma, cod. proc. civ. prevede che, nel termine di venti giorni dalla notificazione, il ricorrente deve depositare l'originale del ricorso per cassazione a pena di improcedibilità dello stesso e tale sanzione non è esclusa dal semplice deposito della copia del ricorso, peraltro priva della relata di notifica, in quanto la produzione di una copia fotostatica mancante della garanzia di autenticità non consente la verifica della tempestività del ricorso e dell'esistenza di una valida procura. La violazione del termine è rilevabile d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10784 del 26/05/2015