Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11666 del 05/06/2015
Difensore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione - Elezione di domicilio in luogo diverso da quello sede dell'ufficio giudiziario adito - Notificazione dell'atto di appello presso il domicilio eletto - Mancato reperimento del destinatario - Idoneità della notificazione ai fini del rispetto del termine ex art. 325, primo comma, cod. proc. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11666 del 05/06/2015
In materia di impugnazioni, nel caso in cui il difensore, esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, elegga domicilio in luogo diverso da quello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente (ma pur sempre rientrante nel distretto di appartenenza della stessa) e la controparte non si avvalga della facoltà di notificare l'appello presso la cancelleria del giudice, eseguendola invece nel domicilio eletto dal legale del proprio contraddittore, resta a carico del notificante il rischio del mancato reperimento del destinatario nel luogo da costui indicato, ancorché dipendente dall'avvenuto trasferimento "aliunde" del proprio domicilio, sicché, ricorrendo detta ipotesi, ai fini dell'osservanza del termine breve per la proposizione dell'appello non assume rilievo la notificazione inutilmente tentata presso il domicilio eletto dal legale, piuttosto che presso quello effettivo ove il medesimo risulti avere trasferito il proprio studio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11666 del 05/06/2015