Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11333 del 01/06/2015
Difensore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione - Elezione di domicilio in luogo diverso dalla sede dell'ufficio giudiziario adito - Duplice notificazione della sentenza a cura della controparte - Presso il domicilio eletto ed in cancelleria - Rilevanza ai fini del decorso del termine breve per impugnare - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11333 del 01/06/2015
In materia di impugnazioni, quando il difensore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato abbia eletto domicilio in un Comune diverso da quello sede dell'ufficio giudiziario adito, poiché la controparte ha comunque facoltà di notificargli la sentenza presso il domicilio irritualmente eletto, allorché essa abbia eseguito la notificazione non solo "in loco", ma anche presso la cancelleria del giudice adito ex art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, purché quest'ultima si sia perfezionata successivamente dal punto di vista del notificante (evenienza che assume il significato di una rinuncia "per facta concludentia" alla notificazione presso la cancelleria), il termine breve per impugnare la sentenza decorre dalla data della notificazione della stessa presso il domicilio eletto, da individuarsi con riferimento al momento in cui tale procedimento notificatorio risulti essersi perfezionato dal punto di vista del destinatario.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11333 del 01/06/2015