Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69 del 2009 - Applicabilità ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 - Individuazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19969 del 06/10/2015
In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19969 del 06/10/2015