Sentenza d'appello - Rapporto in contestazione - Qualificazione diversa da quella data dal giudice di primo grado - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015
La diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso da parte del giudice d'appello rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado non costituisce vizio di extrapetizione, rientrando tale potere-dovere nelle attribuzioni del giudice dell'impugnazione, senza necessità, quindi, di specifica impugnazione o doglianza di parte, purchè egli operi nell'ambito delle questioni riproposte con il gravame e lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi", non introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015