impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione delle parti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16099 del 14/07/2006
Proposizione del gravame nei confronti di società estinta perché incorporata in altra società - Società incorporante - Costituzione in giudizio - Effetti - Sanatoria "ex tunc" del vizio - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16099 del 14/07/2006
In caso di proposizione dell'atto di appello nei confronti di società incorporata da un'altra società, la costituzione in giudizio da parte della società incorporante sana il vizio dell'atto di citazione con effetto "ex tunc", in applicazione della norma contenuta nell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), a tenore della quale la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. (Nella specie, in controversia instaurata dopo il 30 aprile 1995, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità dell'atto di impugnazione notificato alla compagnia assicuratrice originariamente convenuta, incorporata già da quindici mesi da altra compagnia).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16099 del 14/07/2006